Risposta alla nota del 12 febbraio 2000 del Direttore Generale Pref. Giulio MANINCHEDDA

Roma -

Oggetto: designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Nota Pro. n° 330/2000 del 12 febbraio 2000

 

La scrivente organizzazione sindacale ribadisce quanto riferito nelle precedenti note. Il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994 al comma 4 dell’articolo 18 stabilisce che le modalità di elezione o di designazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione.

 

Questa contrattazione non è mai stata avviata come previsto nel punto XIII dell’accordo quadro firmato il 7 maggio 1996 che la scrivente organizzazione sindacale peraltro non ha sottoscritto.

 

Si precisa inoltre, che nessuna organizzazione sindacale in sede di trattativa con l’ARAN non ha mai sostenuto ne controfirmato accordi che stabilivano di inserire l’elenco dei nominativi all’interno delle liste dei candidati per le elezioni delle RSU.

 

L’accordo del 7 maggio 1996 definisce che all’atto della costituzione delle RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione delle RSU. Però, in concomitanza delle elezioni delle RSU, l’Aran non ha mai emanato direttive per l’inserimento nelle liste delle RSU dei nominativi dei candidati RLS.

 

Codesta Amministrazione in una nota all’ARAN del 20 giugno 1997 prot. n° 2063/6104 al punto 1 n° 1, precisa che le elezioni dei RLS dovevano avvenire attraverso suffragio universale ed a scrutinio segreto per candidature concorrenti.

 

In seguito alla stipulazione dell’accordo al CCN quadro del 7 agosto 1998 il 17 novembre 1998 l’ARAN, con una sua arbitraria interpretazione, emana una direttiva in riferimento all’accordo del 7 maggio 96 sulle modalità delle elezioni dei rappresentanti della sicurezza in base al punto V lettere a) e b).

 

La RdB mette in evidenza che al comma 3 dell’articolo 18 del d.lgs 626 si legge che nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

 

Per cui la tesi della RdB è fondata perché ha sempre sostenuto che gli RLS devono essere eletti attraverso una elezione da parte dei lavoratori i cui rappresentanti possono anche confluire all’interno delle RSU. Questo in suffragio al fatto che il ruolo del rappresentante della sicurezza si distingue rispetto a quello del delegato sindacale della RSU e soprattutto perché le prerogative di agibilità sindacali non possono, per normativa di legge, essere accomunate nella gestione ordinaria di quelle previste per i delegati delle RSU.

 

La RdB nel ribadire che i rappresentanti per la sicurezza devono essere eletti dai lavoratori a suffragio universale in ogni luogo di lavoro, sede di servizio e distaccamento, chiede che la nota in oggetto venga ritirata e aperta una contrattazione in base al punto XIII dell’accordo del 7 maggio 1996.